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Ritardato pagamento delle retribuzioni – Cass. n. 24432/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - in genere - Dirigente - Giusta causa di dimissioni - Onere di allegazione - Ritardato pagamento delle retribuzioni - Risoluzione immediata del rapporto - Condizioni.

 

In tema di dimissioni, anche il dirigente che voglia far valere la giusta causa ha l'onere di allegare e specificare quale incidenza pregiudizievole abbia avuto la condotta datoriale, dovendosi escludere che il ritardo del datore di lavoro nel pagamento della retribuzione possa giustificare la risoluzione immediata del rapporto, allorché il dipendente abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di risolverlo immediatamente e si sia invece avvalso di rimedi alternativi, non risolutori, per sollecitare il pagamento delle retribuzioni scadute, sempre che il ritardo suddetto non assuma un significato di gravità per avere il lavoratore dovuto provvedere con mezzi sostitutivi della retribuzione non corrisposta alla scadenza contrattuale o consuetudinaria.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24432 del 08/08/2022 (Rv. 665460 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119

 

Corte

Cassazione

24432

2022