Azione di accertamento di rapporto di lavoro – Cass. n. 24437/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - in genere - Azione di accertamento di rapporto di lavoro - Società o ente datore di lavoro diverso da quello apparente - Termine di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d) della l. n. 183 del 2010 - Assenza di atti formali da impugnare emessi dal datore di lavoro "occulto" - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non trova applicazione nel caso di azione tendente alla costituzione od all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro nei confronti di un datore di lavoro "occulto", diverso da quello formalmente apparente, pur se appartenente allo stesso gruppo societario, laddove non vi siano atti formali da impugnare riconducibili al primo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva applicato il citato termine di decadenza nei confronti di un datore di lavoro "occulto", diverso da quello apparente che aveva emesso l'atto formale di licenziamento, ritenendo sufficiente l'impugnazione di tale atto nei confronti del solo soggetto che appariva formalmente quale datore di lavoro).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24437 del 08/08/2022 (Rv. 665415 - 01)