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Infortuni sul lavoro - Responsabilita' del datore di lavoro e colpa del dipendente

19/04/2003 Infortuni sul lavoro - Responsabilita' del datore di lavoro e colpa del dipendente

Sentenza pubblicata dal Ced della Corte di Cassazione
 

Infortuni sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro e colpa del dipendente (Corte di Cassazione, Sentenza n. 6377 del 19 aprile 2003)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 27 settembre 1997 B. S. conveniva in giudizio davanti al Pretore di Torino M.G., titolare dell'omonimo panificio; ed esponendo che a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli in data 31 agosto 1994 aveva riportato un danno valutabile nella misura del 100°/a, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in suo favore del risarcimento del danno.

A sostegno della domanda il ricorrente , dipendente della convenuta dal 1971 in qualità di operaio impastatore, deduceva che la macchina, a cui era stato addetto al momento dell'infortunio, era nuova e quel giorno veniva utilizzata la prima. volta.

Aggiungeva che egli aveva tentato di eliminare i residui di pasta con i rulli del nastro trasportatore in movimento, come sempre aveva fatto, perché tale macchina, pur dovendo essere autopulente, in realtà li tratteneva.

Tuttavia a causa dell'improvviso incremento di velocità di rotazione i suoi arti superiori erano stati risucchiati e schiacciati dai rulli della. macchina impastatrice.

A seguito del suo infortunio la macchina era stata dotata di griglia di protezione.

La G. si costituiva eccependo che erano state fornite al personale le istruzioni per l'uso del nuovo macchinario e che lo Stornello aveva bloccato con nastro adesivo il microinterruttore che avrebbe dovuto arrestare la macchina .

Concludeva, pertanto, per il rigetto.

Con sentenza in data 15 settembre 1998 il Pretore adito rigettava la  domanda..

A seguito di appello del lavoratore il Tribunale confermava la sentenza pretorile osservando che l'azienda aveva fornito al personale le istruzioni necessarie per la messa in produzione della nuova macchina. predisponendo allo scopo alcune giornate di informazione tenute dai tecnici della ditta costruttrice, che l'infortunio si era verificato soltanto perché lo S. aveva volontariamente e consapevolmente isolato il microinterruttore di sicurezza al fine di pulire in modo più completo dai residui di pasta i rulli della macchina impastatrice e che la griglia apposta al nuovo macchinario dopo l'infortunio non sarebbe stata idonea a evitarlo, poiché era stata predisposta per evitare il contatto con i rulli a una persona che passasse vicino alla macchina e non ci stesse lavorando.

Il lavoratore ricorre per cassazione con quattro motivi.

Resiste con controricorso la G..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2487 c.c. circa l'insussistenza della responsabilità del datore di lavoro in presenza di una condotta imprudente del lavoratore al di là delle ipotesi della condotta dolosa del dipendente o del rischio elettivo,deduce altresì sul punto omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza. impugnata.

In particolare il ricorrente rileva che il Tribunale aveva erroneamente individuato l'elemento soggettivo del dolo del lavoratore idoneo ad escludere la responsabilità della datrice di lavoro, identificandolo con la coscienza e volontà dell'azione, senza considerare che in materia infortunistica l'elemento soggettivo del dolo del lavoratore si estrinseca nella forma dell'autolesionismo.

Il ricorrente osserva, altresì, che nella specie non era configurabile nemmeno l'ipotesi del rischio elettivo,essendo questo collegabile a una scelta arbitraria del lavoratore diretta a soddisfare impulsi personali generati da un'attività che non abbia rapporto con l'attività lavorativa e non già con un inadempimento del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoro, come nella specie.

La datrice di lavoro, invece, aveva a lungo tollerato, quando veniva utilizzato il precedente macchinario, che il lavoratore pulisse il nastro trasportatore con la macchina in movimento.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione del dovere di sicurezza specifico ex art. 63 D.P.R. n. 547 del 1955 , con omessa e insufficiente motivazione sul punto, deducendo che il Tribunale non aveva preso in considerazione il profilo dell'omissione di cautela dell'imprenditore in riferimento alle misure di sicurezza da adottare, così come impone la norma indicata, al fine di evitare l'infortunio mediante separazione degli organi lavoratori della macchina dal lavoratore che vi era addetto,ciò che in effetti aveva fatto con la griglia di protezione che, però, aveva applicata gialla macchina il giorno successivo all'infortunio.

Il Tribunale non aveva, poi, compiutamente esaminato il contenuto delle deposizioni di alcuni testi ( L., ufficiale di P.G. ) e, per contro, non aveva spiegato perché non dovesse ravvisarsi responsabilità alcuna nel comportamento dell'imprenditore che in presenza di un nuovo macchinario aveva omesso di adottare tutte le cautele tecniche necessarie possibili come quella della collocazione della griglia, posto che l'eventuale concausa della condotta imprudente del lavoratore rimaneva assorbita da tale omissione datoriale.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 21 e 22 d.Lgs. n. 62 del 1994 in riferimento alle norme adottate dal legislatore italiano in attuazione delle direttive comunitarie affinché il datore di lavoro si adoperi a fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo di nuovi macchinari in modo che i lavoratori vengano adeguatamente istruiti su tale utilizzo con conseguente eliminazione del pericolo di infortuni sul lavoro.

Nella specie, aggiunge il ricorrente, il Tribunale non aveva spiegato perché avesse ritenuto che il corso di appena due giorni tenuto per i lavoratori fosse stato sufficiente per spiegare le caratteristiche dei nuovo macchinario, nonostante gli stessi lavoratori avessero dichiarato di non avere fatto alcun corso sulla sicurezza e sulle caratteristiche tecniche del nuovo impianto e nonostante lo stesso datore di lavoro avesse dichiarato di avere consentito l'utilizzo del macchinario senza un preventivo suo collaudo.

Infine con il quarto e ultimo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 2087 c.c. in ordine alla sussistenza della responsabilità del datore di lavoro per omissione della doverosa attività di controllo diretta a impedire comportamenti dei lavoratori tali da rendere inutili le cautele tecniche apprestate per la tutela della salute e l'integrità fisica del lavoratore con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto.

In particolare il ricorrente si duole che la G. per il passato avesse tollerato le condotte imprudenti dei propri dipendenti nell'esecuzione del lavoro in violazione del generico dovere di vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori su essa incombente ex art. 2087 c.c. mediante l'utilizzo dei predisposti e adeguati mezzi di protezione.

Proprio l'omissione da parte della convenuta degli appositi controlli sull'attività dei dipendenti che si esponevano al rischio di intervenire sui precedenti macchinari quando gli organi motori erano in movimento, aggiunge il ricorrente, aveva determinato quella situazione di pericolo che aveva reso possibile il verificarsi dell'infortunio.

I dedotti quattro articolati motivi, in quanto logicamente connessi tra loro, vanno esaminati congiuntamente.

Va, intanto , premesso che " la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che , secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica lavorativa si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica ( oltre che la personalità morale) dei lavoratori.

Tale responsabilità è esclusa soltanto in caso di dolo del lavoratore oppure in caso di rischio elettivo del lavoratore e cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa .

L'eventuale colpa del lavoratore per negligenza, imprudenza o imperizia non elimina la responsabilità del datore di lavoro, sul quale incombe l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Altresì non esclude la responsabilità del datore di lavoro il concorso o la cooperazione colposa del lavoratore nella causazione del danno, valendo tale concorso o tale cooperazione a ridurne la quantificazione in misura proporzionale all'accertata cooperazione o all'accertato concorso colposo del lavoratore. Il preventivo accertamento del concorso di cause colpose o di cooperazione colposa del lavoratore è rilevante per l'indagine sull'accertamento del nesso di causalità ai fini della prova, giacchè nel concorso la condotta del datore di lavoro determina l'evento con un nesso di causalità autonomo rispetto alla concomitante condotta colposa del lavoratore ; mentre nella cooperazione colposa sia datore di lavoro e sia lavoratore, avendo entrambi consapevolezza della comune condotta colposa, determinano contestualmente la realizzazione dell'evento."

Nella specie il Tribunale, in applicazione dei sopra virgolettati principi di diritto( peraltro affermati da questa Corte con altre decisioni : v. per tutte : Cass. 15 aprile 1996 n. 3514 ) doveva, in primo luogo escludere che nella fattispecie fosse ravvisabile un dolo del lavoratore, tale da rendere superflua la prova circa la condotta colposa della datrice di lavoro ossia circa il nesso di causalità tra l'infortunio occorso al lavoratore e la condotta della datrice di lavoro.

Quest'ultima in tal modo era stata erroneamente esonerata dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ( con conseguente esclusione del nesso di causalità e liberazione della datrice di lavoro da ogni responsabilità ).

Il giudice di appello, infatti, incorrendo in un evidente errore di diritto, aveva ritenuto che la coscienza e volontà, ossia la consapevolezza della condotta che aveva tenuto il lavoratore nel ripulire manualmente dai residui di pasta gli organi rotatori della machina mentre erano in movimento, integrasse gli estremi del dolo che escludeva il nesso di causalità tra l'infortunio e la eventuale condotta omissiva della datrice di lavoro.

La coscienza e volontà, invece, secondo i principi penalistici ai quali nella specifica materia del rapporto di causalità occorre richiamarsi, costituisce il presupposto dell'elemento soggettivo addebitabile a titolo di dolo o di colpa al soggetto la cui condotta non sia idonea a interrompere il nesso di causalità. ( v. art. 42 primo comma , riferibile all'imputabilità del fatto sia a titolo di dolo e sia a titolo di colpa ).

Esclusa, quindi, la configurabilità in capo al lavoratore della ipotesi del dolo ( sussistente, come ha rilevato il ricorrente, in materia di infortunio, nell'ipotesi dell'autolesionismo del lavoratore che vuole lucrare nel conseguimento della rendita da infortunio ), il Tribunale doveva indagare, nella specie, in ordine alla sussistenza eventuale in via esclusiva o in via di concorso o di cooperazione colposa delle condotte, da una parte, della datrice di lavoro, dall'altra, del lavoratore con riferimento al determinismo causale che ciascuna delle condotte avesse eventualmente avuto per proprio conto oppure in concorso o cooperando con l'altra.

Invero nello svolgimento di tale indagine il Tribunale è incorso non solo in errori di diritto, ma anche in evidenti vizi di motivazione in relazione all'accertamento degli obblighi specifici che incombevano sulla datrice di lavoro ai sensi dell'art .68 del d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547 (" gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono per quanto possibile essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivi di sicurezza. " ) e degli artt. 21 e 22 del d.lgs 19 novembre 1994 n. 626, emanato in attuazione di direttive della C.E.E. sulla sicurezza dei lavoratori ( art 21 primo comma : "il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su : .....lett. c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia " ; art. 22 primo comma : " Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1 comma. 3, riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute , con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni." ) .

In particolare il Tribunale di Torino aveva accertato che la macchina, prima del giorno dell'infortunio, non era mai stata utilizzata per la produzione e che, quindi, il suo funzionamento era stato spiegato al lavoratore soltanto in via teorica e non pratica.

Inoltre aveva ritenuta provata la circostanza che gli addetti alla lavorazione erano soliti pulire i precedenti macchinari senza arrestare il movimento degli organi rotatori.

In relazione a tale circostanza, allora, doveva approfondire l'indagine, di cui doveva dar conto con motivazione adeguata e immune da vizi logici, circa l'avvenuta osservanza della datrice di lavoro delle citate norme, che prevedono specifici obblighi di informazione verso i lavoratori, posti a tutela della loro sicurezza, così come alla luce della circostanza medesima doveva eseguire l'indagine sulla eventuale sussistenza della condotta colposa del lavoratore nell'eseguita manovra di ripulitura della macchina e sul determinismo causale che essa eventualmente aveva avuto sull'infortunio da sola o in concorso eventuale con la condotta colposa della datrice di lavoro.

Del pari il Tribunale non ha adeguatamente motivato sulla eventuale rilevanza causale della adozione da parte della datrice di lavoro prima dell'infortunio di una apposita griglia  di protezione, che, tuttavia, era stata applicata alla nuova macchina il giorno successivo a quello in cui ebbe a verificarsi l'infortunio allo S..

La motivazione offerta dal giudice di merito,secondo cui la griglia non sarebbe stata idonea a prevenire l'infortunio perché avrebbe potuto proteggere soltanto gli operai che si fossero trovati a passare nelle vicinanze della macchina e non già quelli che vi lavoravano stabilmente, appare illogica.

Invero l'eseguita applicazione di tale dispositivo di protezione appariva in sintonia con le misure antinfortunistiche specificamente previste dai citati artt. 68 e 21 , con la conseguenza che andava, allora, dimostrato se l'adozione della griglia non rientrasse tra gli obblighi specificamente previsti dalle citate norme ( nel qual caso, però, andava spiegato se tale adozione non rientrasse nemmeno negli obblighi generici previsti dall'art. 2087 c.c. ), oppure andava dimostrato perché, pur rientrando in tali obblighi, non comportasse la dimostrazione della responsabilità ( in via esclusiva o, eventualmente, in concorso con quella del lavoratore ) della datrice di lavoro che aveva provveduto a proteggere la nuova macchina con una griglia ( che a chiunque rendeva, quanto meno, difficile l'accesso agli organi rotatori ) non già prima che il lavoratore vi fosse adibito, ma il giorno successivo e cioè dopo l'infortunio. Pertanto il proposto ricorso appare fondato. Ne consegue che in suo accoglimento la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Genova, la quale, uniformandosi ai sopra virgolettati principi di diritto,con motivazione adeguata e immune dai segnalati vizi di insufficienza, illogicità e contrarietà a norme di diritto, definirà la controversia.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Genova.