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Adozione di cautele cd. "innominate" – Cass. n. 33239/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Obbligo di prevenzione ex art. 2087 c.c. - Adozione di cautele cd. "innominate" - Necessità - Prova liberatoria a carico del datore - Contenuto - Fattispecie.

 

Il datore di lavoro deve predisporre a tutela della sicurezza del lavoratore non soltanto le misure prescritte dal legislatore che rappresentano lo "standard" minimale, ma anche tutte quelle che siano praticate normalmente o, in concreto, siano richieste dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa, la cui prova liberatoria, correlata alla diligenza esigibile, è a carico della parte datoriale che dovrà provare di aver adottato tutte quelle cautele che, benché non dettate dalla legge, siano consigliate dalle conoscenze sperimentali e tecniche o dagli "standard" di sicurezza normalmente osservati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per non aver verificato se, all'epoca dei fatti, l'adozione di aghi retrattili per i prelievi di sangue fosse un presidio di sicurezza esigibile dalla lavoratrice, quale dispositivo di protezione normalmente in uso nel settore ospedaliero).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 33239 del 10/11/2022 (Rv. 666022 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1218

 

Corte

Cassazione

33239

2022