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Pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale – Cass. n. 32589/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - Personale infermieristico - Pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale - Diritto al rimborso delle spese sostenute - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

 

Il personale infermieristico del SSN non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale, in quanto la disciplina della professione infermieristica succedutasi nel tempo, seppure improntata al rispetto del dovere di esclusività sancito dall'art. 98 Cost., non contiene un divieto assoluto di compimento degli atti tipici dell'attività infermieristica al di fuori del rapporto di impiego, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo, che è condizione necessaria per l'esercizio di quell'attività, non si può ritenere imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 32589 del 04/11/2022 (Rv. 666001 - 01)

 

Corte

Cassazione

32589

2022