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Computabilità delle assenze per infortunio sul lavoro nel periodo di comporto – Cass. n. 4332/2023

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - interpretazione - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie – comporto - Art. 51 c.c.n.l. 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese di servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi - Interpretazione - Computabilità delle assenze per infortunio sul lavoro nel periodo di comporto - Esclusione - Fondamento.

 

L'art. 51 del c.c.n.l. 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi - che prevede un limite massimo di conservazione del posto in caso di assenze per infermità e, nel contempo, quanto agli operai, il diritto alle retribuzioni fino a guarigione nel caso di infortunio sul lavoro - va interpretato nel senso della non computabilità delle assenze per infortunio nel periodo di comporto, stante la inequivoca previsione di diversità degli effetti determinati dai distinti eventi patologici della malattia e dell'infortunio nell'ambito del rapporto di lavoro nella sua integralità; infatti, in caso di malattia, il superamento dei limiti di conservazione del posto comporta la cessazione ovvero, eventualmente, la sospensione del rapporto, mentre, in caso di infortunio, la corresponsione integrale della retribuzione fino alla guarigione clinica determina la continuità giuridica del rapporto stesso.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4332 del 13/02/2023 (Rv. 666817 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2110, Cod_Civ_art_1362

 

Corte

Cassazione

4332

2023