Abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato – Cass. n. 4960/2023
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - in genere - Abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato - Termine di impugnazione a pena di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010 - Decorrenza - Dall'ultimo contratto - Fondamento - Fattispecie in materia di pubblico impiego privatizzato.
In tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto. (Fattispecie in materia di pubblico impiego privatizzato).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4960 del 16/02/2023 (Rv. 666913 - 01)