Cessione di ramo d'azienda – Cass. n. 5788/2023
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - trasferimento d'azienda - in genere - Cessione di ramo d'azienda - Illegittimità della cessione - Periodo intercorrente tra la cessione e la pubblicazione del provvedimento giudiziale - Diritto del lavoratore ceduto alla retribuzione - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno subito a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione - Sussistenza - Insorgenza - A partire dalla costituzione in mora del datore - Fattispecie.
Nell'ipotesi di cessione di ramo d'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'illegittimità con ripristino del rapporto di lavoro con il cedente, il lavoratore ceduto non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della cessione stessa, potendo ottenere il risarcimento del danno subìto a causa dell’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, detratto l'eventuale "aliunde perceptum", soltanto a partire dal momento in cui il lavoratore medesimo abbia provveduto a costituire in mora il predetto datore ex art. 1217 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito con la quale era stata rigettata la pretesa risarcitoria avanzata dalla lavoratrice, per avere quest'ultima effettuato la messa in mora - non ravvisata nel ricorso giudiziale con il quale era stata impugnata la cessione - in data successiva alla declaratoria di illegittimità della cessione in questione).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5788 del 24/02/2023 (Rv. 666940 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1217, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2112