Falsità su aspetti e requisiti non essenziali all'assunzione – Cass. n. 5805/2023
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - Art. 55 quater, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 165 del 2001 - Art. 127, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 3 del 1957 - Differenze - Falsità su aspetti e requisiti non essenziali all'assunzione - Licenziamento - Condizioni - Fattispecie.
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 55-quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001 e l'art. 127, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957, hanno riguardo a fattispecie diverse e contemplano conseguenze giuridiche differenti, posto che la prima norma disciplina il caso di falsità "commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro" comminando la sanzione disciplinare del licenziamento, mentre la seconda prevede l'automatica decadenza nel caso in cui "l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile", ovverosia quando la falsità abbia riguardato proprio i documenti comprovanti i requisiti necessari per ottenere l'impiego; ove, peraltro, la falsità verta su aspetti e requisiti non essenziali all'assunzione, il licenziamento non costituisce un effetto automatico dell'illecito accertato, ma è applicabile solo a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare, irrogato con riferimento alla falsa autocertificazione del possesso del diploma di specializzazione per insegnanti di sostegno, il quale non era titolo necessario per ottenere i contratti di docenza, senza valutare in concreto la gravità della condotta).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5805 del 27/02/2023 (Rv. 666973 - 01)