Estinzione del rapporto - Dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto ex art. 26 del d.lgs. n. 151 del 2015 - Forma scritta - Necessità - Assenza - Conseguenze.
In base all'art. 26 d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione della forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27331 del 26/09/2023 (Rv. 669033 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118