Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 23700 del 03/08/2023 (Rv. 668613 - 02)
Contratto collettivo - disciplina (efficacia) - durata - ultrattività - successione di contratti - Rapporto tra contratti collettivi di diverso ambito territoriale - Principi di gerarchia e di specialità - Applicabilità - Esclusione - Effettiva volontà delle parti sociali - Rilevanza - Indipendenza dei fatti costitutivi ed estintivi di ciascun contratto - Fattispecie.
Il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali, la quale deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale. (Nella specie, la S.C. - nel cassare la sentenza impugnata che aveva riconosciuto al personale non esattore di "Autostrade s.p.a.", in forza di un accordo aziendale siglato il 21 luglio 2015, il diritto ai "ticket restaurant" anche per le giornate non di lavoro effettivo ma ad esse equiparabili - ha evidenziato che il giudice di merito aveva interpretato, non procedendo all'applicazione combinata dei criteri previsti dagli artt. 1362 c.c. e 1363 c.c., il predetto accordo in termini atomistici, in virtù di una lettura frammentata e parziale, senza coordinarne le previsioni con accordi sindacali aziendali precedenti e successivi).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 23700 del 03/08/2023 (Rv. 668613 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2077, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363