Donne - in genere - Fallimento dell'impresa - Prosecuzione di attività conservative in funzione del trasferimento a terzi - Provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio - Mancanza - Irrilevanza - Licenziamento della lavoratrice madre - Nullità - Ragioni.
In caso di fallimento, la prosecuzione di attività conservative dell'azienda in funzione del trasferimento a terzi - pur in assenza di un provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’impresa del fallito ex art. 104 l.fall. - esclude la legittimità del licenziamento irrogato alla lavoratrice madre, in quanto la cessazione dell'attività, presupposto che legittima il licenziamento ai sensi dell'art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, va apprezzata sul piano naturalistico-sostanziale e non su quello giuridico-formale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 35527 del 19/12/2023 (Rv. 669592 - 01)