Contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - compenso (onorario) - in genere - Compensi avvocato - Procedimento locatizio - Rigida distinzione tra fase sommaria e fase a cognizione piena - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Il procedimento locatizio costituisce un giudizio unitario, sicché i compensi dovuti all'avvocato che abbia prestato la propria opera in relazione alle due articolazioni del procedimento (sommaria e a cognizione piena) vanno liquidati in base alle specifiche attività effettivamente espletate dal professionista in ciascuna di esse, evitando la duplicazione della liquidazione di attività svolte nell'ambito di un procedimento sostanzialmente unitario.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 34713 del 12/12/2023 (Rv. 669677 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_665, Cod_Proc_Civ_art_666, Cod_Proc_Civ_art_426