Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 34561 del 11/12/2023 (Rv. 669564 - 03)
Costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere - Contratti di lavoro a tempo determinato - Attività agricola stagionale - Presupposti - Attività relative a necessità operative che proseguono per tutto l'anno - Lavoratori addetti stabilmente alle predette attività - Qualificabilità come lavoratori stagionali - Esclusione.
In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, qualificabile come attività agricola stagionale, ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall'ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola; ne consegue che i lavoratori addetti stabilmente (ed oltre i tempi indicati nella normativa nazionale in tema di contratti a tempo determinato) alle attività imprenditoriali connesse alle necessità operative che proseguono per tutto il corso dell'anno - come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari, e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena - devono essere dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l'attività produttiva come tale, considerata nel suo complesso, abbia carattere stagionale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 34561 del 11/12/2023 (Rv. 669564 - 03)