Costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere - Ente di sviluppo agricolo (ESA) per la Sicilia - Qualificabilità come imprenditore agricolo - Esclusione - Conseguenze - Contratti di lavoro a tempo determinato - Disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 2015 - Applicabilità - Esclusione.
L'Ente Sviluppo Agricolo (ESA) è un ente pubblico non economico, il quale non può essere considerato imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; ne consegue che ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 2015.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 34561 del 11/12/2023 (Rv. 669564 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2135