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Licenziamento individuale - disciplinare - Ritardo nella contestazione - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 109 del 03/01/2024 (Rv. 669691-01)

Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - Vizio del procedimento disciplinare - Condizioni - Ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore - Necessità - Fondamento.

In tema di licenziamenti per motivi disciplinari, il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 109 del 03/01/2024 (Rv. 669691-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2106