Licenziamento disciplinare - Proporzionalità rispetto all'addebito - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 107 del 03/01/2024 (Rv. 669701-01)
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare In genere - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Valutazione del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Limiti.
In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 107 del 03/01/2024 (Rv. 669701-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119