Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 269 del 04/01/2024 (Rv. 669705-01)
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - disciplinare - Dirigente - Garanzie procedimentali previste dall'art. 7, commi 2 e 3, della l. n. 300 del 1970 - Applicabilità - Condizioni - Fondamento - Conseguenze.
In materia di rapporto di lavoro dirigenziale, ferma l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, commi 2 e 3, della l. n. 300 del 1970, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione anche nell'ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se a base del recesso siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, sicché la loro violazione preclude le possibilità di valutare le condotte causative del recesso.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 269 del 04/01/2024 (Rv. 669705-01)