Pubblico impiego contrattualizzato - mansioni - comandi e distacchi - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1471 del 15/01/2024 (Rv. 669941-04)
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - svolgimento - Art. 23 bis, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 - Assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private - Natura - Comando - Peculiarità - Fattispecie.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora, come nel caso previsto dall'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato d.lgs., dispongano, per singoli progetti di loro interesse specifico e con il consenso dei propri dipendenti interessati, l'assegnazione temporanea presso altri enti pubblici o imprese private in base ad intese tra le parti, ricorre un'ipotesi di comando, caratterizzata, rispetto alla figura generale, dal fatto di essere finalizzata alla realizzazione, quantomeno, di un interesse della comandante. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'assegnazione di un dipendente da parte della datrice Enea alla Sogin S.p.A. - sulla base di una convenzione fra i due enti, stipulata per la messa in sicurezza, lo smantellamento e la bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare di proprietà della medesima Enea - integra un'ipotesi di comando, caratterizzata, diversamente dalla regola generale, dall'esecuzione nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1471 del 15/01/2024 (Rv. 669941-04)