Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - Struttura sanitaria convenzionata - Dipendente - Infermiera - Farmaci - Rifiuto di somministrazione per ragioni amministrative - Grave insubordinazione - Sussistenza.
In tema di licenziamento per giusta causa, costituisce grave insubordinazione il rifiuto di un'infermiera, dipendente di struttura sanitaria convenzionata, di eseguire la prestazione disposta dai suoi superiori (nella specie, la somministrazione di un trattamento farmacologico), senza che possa escludere l'illegittimità della condotta l'adduzione di motivi burocratico- amministrativi, asseritamente impeditivi.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1525 del 15/01/2024 (Rv. 670026-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2106