Impiego pubblico - Diritto all'assegnazione di mansioni equivalenti a quelle di assunzione - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1665 del 16/01/2024 (Rv. 670027-01)
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - impiegati regionali, provinciali, comunali - Rilevanza dell'equivalenza soltanto formale delle mansioni previste dalla contrattazione collettiva - Fondamento - Fattispecie.
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'illegittimità dell'assegnazione ai dipendenti del MIBACT - assunti con il profilo di "assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza" - di mansioni di vigilanza e apertura e chiusura di sale, ambienti, bagni, rientranti nella stessa area di inquadramento del c.c.n.l. 2006-2009 del Comparto Ministeri).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1665 del 16/01/2024 (Rv. 670027-01)