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Licenziamento individuale - per giustificato motivo - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2739 del 30/01/2024 (Rv. 669861-02)

Nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni- estinzione del rapporto - obiettivo - Possibilità di "repechage" - Oneri allegativi e probatori del datore di lavoro - Sussistenza - Oneri di allegazione del lavoratore - Esclusione.

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2739 del 30/01/2024 (Rv. 669861-02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Civ_art_2697