Soppressione delle mansioni in precedenza prevalentemente esercitate dal lavoratore - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2739 del 30/01/2024 (Rv. 669861-01)
Nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo - Possibilità di svolgimento di mansioni residue, eventualmente in regime di part-time - Condizioni - Oggettiva autonomia delle mansioni residue - Necessità.
Nell'ipotesi di soppressione delle mansioni in precedenza prevalentemente esercitate dal lavoratore, al fine di ritenere la possibilità di un utilizzo parziale del predetto lavoratore nella medesima posizione lavorativa, se del caso ridotta con l'adozione del regime di part-time, è necessario - affinché non si determini la creazione di una diversa ed autonoma posizione lavorativa, con indebita alterazione dell'organizzazione produttiva - che le mansioni residuali rivestano, nell'ambito del complesso dell'attività lavorativa svolta, una loro oggettiva autonomia, configurabile ove dette mansioni non risultino intimamente connesse con quelle (prevalenti) soppresse, oppure non abbiano un carattere occasionale, promiscuo e ancillare rispetto ai compiti di altri dipendenti.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2739 del 30/01/2024 (Rv. 669861-01)