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Nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2764 del 30/01/2024 (Rv. 670031-01)

Costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere - Deroga ex art. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi - Attività stagionali - Individuazione ad opera della contrattazione collettiva - Modalità - Elencazione specifica - Necessità - Fattispecie.

In tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la deroga - prevista dall'abrogato art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001, ratione temporis applicabile - al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata cumulativa dei contratti, riguardante attività stagionali, ossia preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione), presuppone, ai fini della sua operatività, che la contrattazione collettiva, in attuazione della delega conferitale dalla citata disposizione normativa, elenchi specificatamente le predette attività. (In applicazione di tale principio, nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto operante la deroga, sul rilievo che l'art. 128, comma 1, del c.c.n.l. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 25 marzo 2010 definiva plausibilmente come lavoro stagionale anche quello di addetto alla manutenzione e all'esercizio delle opere e degli impianti consorziali, sebbene si trattasse di attività parzialmente difforme dalle ipotesi previste al n. 13 dell'allegato all'articolo unico del d.P.R. n. 1525 del 1963).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 2764 del 30/01/2024 (Rv. 670031-01)