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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2992 del 01/02/2024 (Rv. 669943-01)

Costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - Nullità dei contratti di lavoro a termine conclusi con la pubblica amministrazione, per mancanza di forma scritta ad substantiam - Conseguenze - Agevolazione probatoria in merito al "danno comunitario" - Sussistenza - Fondamento.

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la tutela del lavoratore precario, come sancita dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016 e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del relativo nesso causale, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per difetto di forma scritta, in quanto la mancanza di forma scritta realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale e a garanzia della certezza dell'assetto temporale del rapporto di lavoro a termine, funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2992 del 01/02/2024 (Rv. 669943-01)