Skip to main content

Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5061 del 26/02/2024 (Rv. 670164-01)

Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Accertata insussistenza di mobbing in ambito lavorativo - Obbligo di accertare comunque la lamentata lesione all’integrità fisica e alla personalità morale del lavoratore - Sussistenza - Oneri probatori.

L'accertata insussistenza degli estremi del mobbing in ambito lavorativo non esime il giudice di merito dal verificare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest'ultimo l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5061 del 26/02/2024 (Rv. 670164-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087