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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 10627 del 19/04/2024 (Rv. 670872-01)

Licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo - Obbligo di repêchage - Fungibilità delle mansioni - Necessità - Novella dell'art. 2103 c.c. - Irrilevanza.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage opera esclusivamente nell'alveo delle mansioni fungibili, in concreto attribuibili al lavoratore, non incombendo, anche nella vigenza del novellato art. 2103 c.c., alcun obbligo sul datore di organizzare corsi di formazione per la riconversione della professionalità del lavoratore licenziato.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 10627 del 19/04/2024 (Rv. 670872-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103