Assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Contratti di somministrazione - Art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, conv. con l. n. 35 del 2012 - Applicabilità ratione temporis - Individuazione - Fondamento.
In tema di contratti di somministrazione di lavoro, l'art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, conv. con l. n. 35 del 2012, si applica agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, anche ove il contratto sia sorto in data antecedente, perché ciò che rileva non è l'atto ma il rapporto previdenziale e, nello specifico, la sussistenza o meno della solidarietà nell'obbligo del pagamento delle sanzioni che consegue all'inadempimento dell'obbligazione contributiva primaria.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10669 del 19/04/2024 (Rv. 670802-02)