Cambiamento dell'armatore della nave e dell'esercente il velivolo ex artt. 343 e 917 del codice della navigazione - Trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Nelle fattispecie di cambiamento dell'armatore della nave e dell'esercente il velivolo ex artt. 343 e 917 c.n. non è configurabile un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., in quanto esse si riferiscono ad un singolo elemento dell'azienda (la nave e l'aeromobile) e ai contratti di arruolamento su navi e aeromobili determinati.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10748 del 22/04/2024 (Rv. 671016-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112