Lavoratrice - Periodo di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 198 del 2006 - Dimissioni - Mancata conferma davanti alla direzione provinciale del lavoro - Nullità - Sussistenza - Parte interessata o onerata alla conferma - Ragioni della mancata conferma - Irrilevanza.
Le dimissioni della lavoratrice intervenute nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e l'anno dalla sua celebrazione, se non confermate entro un mese davanti alla direzione provinciale del lavoro, sono nulle ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 198 del 2006, a prescindere dall'individuazione della parte interessata alla conferma o della stessa onerata e dalle ragioni dell'inerzia.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 11236 del 26/04/2024 (Rv. 671005-01)