Orario di lavoro - Part- time - Art. 10, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 e art. 8, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000 - Omessa indicazione delle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa - Dovere del giudice di determinarle - Sussistenza anche per il lavoro part-time a turni - Lesione dell'autonomia negoziale - Insussistenza.
In tema di lavoro a tempo parziale, il dovere del giudice di determinare, ex art.10, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 ed ex art. 8, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000, le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, in caso di omessa indicazione nel contratto di lavoro della collocazione temporale dell'orario, trova applicazione anche in caso di mancata puntuale indicazione della collocazione dei turni di lavoro, senza che ciò determini alcuna lesione dell'autonomia negoziale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 11333 del 29/04/2024 (Rv. 671006-02)