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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11870 del 02/05/2024 (Rv. 671037-02)

Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - svolte effettivamente - Esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro - Limiti - Art. 3, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015 di modifica dell'art. 2103 c.c. - Fungibilità delle mansioni riconducibili ad un medesimo livello e categoria legale - Sussistenza - Interpretazione.

In tema di limiti all'esercizio dello "ius variandi" del datore di lavoro, l'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, di modifica dell'art. 2103 c.c., stabilisce il principio della fungibilità delle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale, il quale deve intendersi nel senso che, se il c.c.n.l. articola una medesima categoria legale in più livelli professionali, lo "ius variandi" è legittimamente esercitato solo se le nuove mansioni appartengono, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti; se invece il c.c.n.l. non prevede più livelli professionali, ma solo livelli economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversi dalla tipologia di mansioni svolte, detto potere sarà ugualmente esercitabile a condizione che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11870 del 02/05/2024 (Rv. 671037-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103