Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11870 del 02/05/2024 (Rv. 671037-01)
Associazioni sindacali - immunita' - sindacati (postcorporativi) - liberta' sindacale - reintegrazione nel posto di lavoro - Demansionamento illegittimo - Protrazione nel tempo - Natura di illecito permanente - Conseguenze - Art. 3 d.lgs. n. 81 del 2015 di modifica dell'art. 2103 c.c. - Condotta protratta anche dopo la sua entrata in vigore - Perdita del carattere illecito conseguente alla nuova disciplina - Limitazione alla frazione di condotta successiva - Sussistenza.
In tema di demansionamento illegittimo, la protrazione nel tempo della condotta datoriale di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori costituisce un illecito di natura permanente, cosicché, se essa persiste anche dopo la modifica dell'art. 2103 c.c. disposta dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, occorre valutare se le mansioni assegnate sono ancora qualificabili come "inferiori" alla luce della nuova disciplina; in caso negativo, la connotazione di illiceità di detta condotta viene meno limitatamente alla frazione della stessa successiva all'entrata in vigore della novella, che si applica ex nunc (cioè, dal 24/06/2015).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11870 del 02/05/2024 (Rv. 671037-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103