Servizi pubblici essenziali - Astensione collettiva dal lavoro con certificati fittizi - Sciopero - Configurabilità - Condizioni.
Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, costituisce sciopero, come tale soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, l'astensione dal lavoro che si realizzi, a fini di rivendicazione collettiva, mediante presentazione di certificazioni mediche che, secondo l'accertamento del giudice del merito, risultino fittizie e quindi finalizzate a giustificare solo formalmente la mancata presentazione al lavoro, la quale trova causa, invece, in uno stato di agitazione volto all'astensione collettiva nella sostanza proclamata in modo occulto dalle OO.SS.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13181 del 14/05/2024 (Rv. 671186-01)