Assegno straordinario per il sostegno del reddito di cui al d.m. n. 158 del 2000 - Natura di incentivo all'esodo - Sussistenza - Art. 1, comma 41, l. n. 335 del 1995 - Divieto di cumulo di redditi con la pensione ai superstiti - Rilevanza del reddito costituito dall’assegno ai fini di tale divieto - Insussistenza.
Le somme corrisposte, in forma rateale o in unica soluzione, a titolo di assegno straordinario dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente dalle imprese di credito, di cui al d.m. n. 158 del 2000, hanno natura di incentivo all'esodo e non costituiscono reddito rilevante ai fini del divieto di cumulo con il trattamento pensionistico per i superstiti di cui all'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14447 del 23/05/2024 (Rv. 671211-01)