Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - trasferimento d'azienda - Cessione di ramo d'azienda - Declaratoria di inefficacia - Appalto tra cessionario e cedente - Disciplina dell'appalto illecito - Inapplicabilità - Effetto liberatorio dei pagamenti effettuati dal cessionario ai lavoratori ceduti - Insussistenza.
Alla cessione di ramo d'azienda, seguita da un appalto tra cedente e cessionario e successivamente dichiarata inefficace nei confronti del lavoratore, sono inapplicabili, anche in via analogica, le norme dettate per l'appalto dichiarato illecito, cosicché i pagamenti effettuati dal cessionario ai lavoratori ceduti non hanno effetto liberatorio nei confronti del cedente per le retribuzioni loro dovute.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14712 del 27/05/2024 (Rv. 671215-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112, Cod_Civ_art_2126