Appalto (contratto di) - scioglimento del contratto - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13405 del 30/06/2015
Domanda dell'appaltatore di risoluzione del contratto per inadempimento del committente e di "pagamento del prezzo" in relazione alle opere già eseguite - Sentenza del giudice di merito di accoglimento di entrambe le domande, con riferimento all'art. 1458 cod. civ. - Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13405 del 30/06/2015
Qualora l'appaltatore, in corso d'opera, chieda la risoluzione del contratto per inadempimento del committente ed il "pagamento del prezzo" dei lavori già eseguiti, la sentenza del giudice del merito, la quale, riconosciuta la fondatezza della prima domanda, accolga anche la seconda, pur rilevandone l'impropria formulazione in termini di versamento del corrispettivo, anziché, secondo i principi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in termini di "restitutio in integrum" a mezzo di equivalente pecuniario, non incorre in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13405 del 30/06/2015