appalto (contratto di) - subappalto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26686 del 18/12/2014
Denuncia dei vizi da parte dell'appaltatore al subappaltatore - Presupposti - Denuncia dei vizi comunicata al subappaltatore direttamente dal committente - Idoneità ai fini dell'art. 1670 cod. Civ. - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26686 del 18/12/2014
L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. Peraltro, la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore, consentendo a quest'ultimo di eliminare tempestivamente i vizi o di contestarli, è idonea a raggiungere il medesimo scopo della denuncia effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 cod. Civ.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26686 del 18/12/2014