Giurisdizione - Controversie relative aggiudicazione degli appalti pubblici
Annullamento in autotutela dell'affidamento diretto della fornitura - Domande di caducazione del contratto, di ripetizione di indebito e di arricchimento senza causa - Giurisdizione amministrativa ai sensi dall'art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14260 del 08/08/2012
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14260 del 08/08/2012
In tema di controversie relative a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in ordine alle domande di dichiarazione di inefficacia o di nullità del contratto di fornitura alla P.A., nonché di ripetizione di indebito e di arricchimento senza causa, conseguenti all'annullamento in autotutela, confermato in sede giurisdizionale, delle deliberazioni di affidamento diretto, senza indizione di gara, attuato in violazione delle norme comunitarie e nazionali, imponendo tanto il medesimo diritto comunitario quanto il vigente sistema interno la trattazione unitaria delle domande di affidamento dell'appalto e di caducazione del contratto concluso per effetto dell'illegittima aggiudicazione, come anche delle domande restitutorie direttamente connesse alla declaratoria di inefficacia o di nullità del contratto stesso.