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Rovina e difetti di cose immobili - Denuncia del difetto -Decadenza della Garanzia

Responsabilità del costruttore - Decadenza per tardività della denunzia - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18078 del 19/10/2012

 

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18078 del 19/10/2012

 

In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili destinate a lunga durata, la decadenza dall'azione per tardività della denunzia, stabilita dall'art. 1669, primo comma, cod. civ., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di decadenza posta a tutela di interessi individuali e concernente diritti disponibili.