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Appalto (contratto di) - progetto - variazioni - necessarie (a regola d'arte) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9796 del 04/05/2011

Opere non previste nel progetto - Realizzazione - Corrispettivo delle variazioni eseguite - Determinazione ad opera del giudice - Necessità - Condizioni - Fondamento.

Nel caso in cui il corrispettivo d'appalto, secondo un progetto che non preveda l'esecuzione di determinate opere, sia stato stabilito senza alcun riferimento alle opere ulteriormente sopravvenute e realizzate, il prezzo delle necessarie variazioni integrative, a meno che non risulti una contraria volontà delle parti, non può considerarsi compreso in quello previsto nell'appalto e, anche quando il progetto sia stato predisposto dall'appaltatore, deve essere determinato dal giudice ai sensi dell'art. 1660 cod. civ.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9796 del 04/05/2011