Appalto (contratto di) - progetto - variazioni Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9796 del 04/05/2011
Obblighi dell'appaltatore - Limiti - Esecuzione di varianti "notevoli" sul richiesta del committente - Diritto al corrispettivo ulteriore - Sussistenza - Fondamento.
In tema di varianti al progetto nell'esecuzione di un appalto d'opere, l'art. 1661 cod. civ. prevede che il committente possa richiedere all'appaltatore l'esecuzione di tali varianti nei limiti del sesto del prezzo originario e l'appaltatore sia obbligato ad eseguirle con diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, salvo che esse comportino "notevoli modificazioni della natura dell'opera". Ne consegue che, nell'ipotesi delle "notevoli" varianti dell'opera, non trova applicazione l'art. 1661 citato, ma viene in discussione la sussistenza stessa del diritto del committente di richiedere dette varianti, là dove, però, una volta che le opere richieste siano eseguite dall'appaltatore, quest'ultimo ha diritto a richiedere il riconoscimento di corrispettivi ulteriori rispetto al prezzo di appalto originariamente concordato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9796 del 04/05/2011