Appalto (contratto di) - ausiliari dell'appaltatore - diritti verso il committente - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17725 del 18/07/2017
Appalto - Art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Retribuzione - Solidarietà del committente - Limiti temporali - Termine di decadenza - Ambito di applicabilità.
La logica della solidarietà tra l’appaltatore ed il committente sancita dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, nonché il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto, impongono di ritenere che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, ed il termine biennale dalla cessazione dell’appalto previsto dalla suddetta disposizione ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17725 del 18/07/2017