Appalto di manodopera - Mancata adozione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) - Conversione del rapporto nei confronti dell'appaltante - Esclusione - Fondamento.
In tema di appalto di manodopera, la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) non determina la conversione del rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante, atteso che tale sanzione non è contemplata dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, che disciplina solo la fattispecie di illegittima interposizione di manodopera.
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 16386 del 04/07/2017