Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità' del costruttore) - decadenza dalla garanzia - denuncia del difetto - Cass. n. 27693/2019
Decorrenza del termine per la denunzia - Dalla conoscenza dei difetti - Necessità - Portata.
In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27693 del 29/10/2019 (Rv. 655682 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1669