Appalto (contratto di) - ausiliari dell'appaltatore - diritti verso il committente - Cass. n. 27382/2019
Omissioni contributive del subappaltatore - Divieto di subappalto - Responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Sussistenza - Fondamento.
In tema di omissioni contributive del subappaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, sussiste la responsabilità solidale del committente anche ove sia stato convenuto il divieto di subappalto, considerato che l'obbligazione contributiva - derivante dalla legge e facente capo all'INPS - va tenuta distinta rispetto a quella retributiva in ragione della sua natura indisponibile e della sua commisurazione in base al cd. minimale contributivo, così da potersi affermare che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la retribuzione dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27382 del 25/10/2019 (Rv. 655519 - 01)