Appalto (contratto di) - responsabilita' - dell'appaltatore - Cass. n. 5144/2020
Progetto fornito dal committente - Onere dell'appaltatore di verifica della sua validità tecnica - Accertamenti geologici sul terreno - Obbligo dell'appaltatore - Sussistenza.
CONTRATTO DI APPALTO
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla
corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso, sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione o un'indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, restando la sua responsabilità esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5144 del 26/02/2020 (Rv. 657082 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1664, Cod_Civ_art_1667, Cod_Civ_art_1668, Cod_Civ_art_1669
corte
cassazione
5144
2020