Appalto (contratto di) - direttore e direzione dei lavori - Cass. n. 2913/2020
Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Contenuto - Violazione - Conseguente responsabilità - Sussistenza.
CONTRATTO DI APPALTO
DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020 (Rv. 657092 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_2230