Azione di responsabilità per rovina e difetti di immobile – Cass. n. 20877/2020
Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) -Azione di responsabilità per rovina e difetti di immobile - Esperibilità anche dall'acquirente contro il venditore - Ammissibilità - Condizioni - Assunzione da parte del venditore di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera - Natura dei difetti di costruzione.
L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata, non solo, dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti e sempre che si tratti di difetti gravi che pregiudichino il grave godimento o la funzionalità dell'immobile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20877 del 30/09/2020 (Rv. 659208 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1669