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Identificazione delle cose immobili - Riferimento all'art. 812 c.c. – Cass. n. 18289/2020

Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità' del costruttore) -Appalto - Identificazione delle cose immobili - Riferimento all'art. 812 c.c. - Ammissibilità - Bacini idrici - Inclusione.

In tema di appalto, gli edifici e le altre cose immobili "destinate per la loro natura a lunga durata" menzionate dall'art. 1669 c.c. sono suscettibili di identificazione attraverso il riferimento all'art. 812 c.c., che rimandando a immobili e costruzioni incorporate al suolo non a scopo transitorio, senz'altro ricomprende nel proprio perimetro anche i bacini idrici.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18289 del 03/09/2020 (Rv. 659099 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0812, Cod_Civ_art_1669

CORTE

CASSAZIONE

18289

2020